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Referendum 22 e 23 marzo 2026 - INFORMATIVA

6 febbraio 2026

Si voterà il Referendum in tema di giustizia:
Domenica 22 marzo dalle ore 07:00 alle ore 23:00;
• Lunedì 23 marzo dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Rilascio tessera elettorale

Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario recarsi al seggio muniti di tessera Elettorale rilasciata dal Comune di residenza e documento di riconoscimento.
Se per qualsiasi motivo la tessera fosse stata smarrita o gli spazi a disposizione fossero esauriti è possibile richiedere l’emissione di una nuova tessera elettorale. La richiesta di emissione di una nuova tessera è già possibile in questi giorni ed assicura la stampa della nuova tessera entro le date delle consultazioni.
Si avvisa che, se per qualche motivo nei giorni delle elezioni la tessera elettorale risultasse smarrita o senza spazi disponibili, il Comune potrà stampare, in alternativa alla tessera, un’attestazione sostitutiva che permetterà all’elettore di recarsi al seggio a votare solo per quella consultazione elettorale. Sarà comunque necessario presentare successivamente domanda di emissione di nuova tessera elettorale.

Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza
Il comma 1-bis dell’articolo 20 della Legge 459/2001 dispone che non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge.
In tali Paesi
, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE, nonché coloro che vi sono temporaneamente presenti, potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia (vedi sopra), per assicurare l’effettività del diritto ai cittadini residenti e iscritti AIRE in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, la legge prevede una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza). Il rimborso NON è previsto per i connazionali che NON siano iscritti all’AIRE.

Rispetto a quanto sopra descritto, fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della L. 459/2001, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarità delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l’esercizio del diritto di voto), nonché le persone con essi conviventi. Queste due categorie di connazionali possono partecipare al voto per corrispondenza anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzarlo ai sensi dell’art. 20 sopra citato.


A tali elettori viene inviata, da parte del Comune nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.

Cittadini italiani TEMPORANEAMENTE all'estero (NON iscritti AIRE)

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione estera, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali.
L’opzione sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale (e NON quindi agli uffici consolari) per posta, posta elettronica anche non certificata oppure a mano entro il 18 febbraio 2026 (trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia).
La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un’unica consultazione.

Voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026 una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al 40° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sussistenza delle condizioni di infermità di cui alla Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Voto assistito

L’elettore che presenta un impedimento fisico (non vedente, amputato alle mani, affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) tale da rendere impossibile l’esercizio autonomo del voto, può esprimere il proprio voto con l'assistenza di un accompagnatore da lui scelto, purché sia elettore in un qualsiasi Comune italiano.
L’accompagnatore non può svolgere la funzione di accompagnatore, per altri elettori nelle stesse elezioni.

Voto in ospedale, case di cura e carceri

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, se iscritti nelle liste elettorali ed in possesso della tessera elettorale.
Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno che precede la data della votazione, ossia entro il 19 marzo 2026 una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di restrizione.
La dichiarazione deve riportare, alla fine, l’attestazione del direttore sanitario che confermi il ricovero nell’istituto o del direttore del carcere che confermi la detenzione. Il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto stesso inoltrano la dichiarazione al Comune.
Gli interessati potranno votare esclusivamente se, insieme alla tessera elettorale, mostreranno l'attestazione, con l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione, che verrà rilasciata dal Sindaco.

Allegati

A cura di

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Bogatto Manuela
Personale Grosso Sara
Indirizzo Via Castello, 3
Telefono 0161852206 int. 0
Email anag.massazza@ptb.provincia.biella.it
PEC massazza@pec.ptbiellese.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
lunedì 8,00-12,00
martedì 14,30-15,30
mercoledì 8,00-12,00
giovedì 12,30-15,30
venerdì 8,00-12,00

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