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Disposizioni Anticipate di Trattamento

Scheda del servizio

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

BIOTESTAMENTO
Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge approvata in data 14 dicembre 2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

COS'È LA DAT
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. La legge sul biotestamento, Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari". Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".


COME ESPRIMERE LE DAT

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - DAT". Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza. Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario", maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. Se le DAT non contengono l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Al proprio medico curante.

INDICAZIONI UTILI SULLE DAT

I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT; le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere; le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito; le DAT sono registrate e conservate dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza; le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento; nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta; l'interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
• i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Massazza);
• l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
• il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
• data e firma.

DOVE E COME DEPOSITARE LE DAT

Nel Comune di MASSAZZA le DAT vanno consegnate personalmente presso l'ufficio di Stato Civile nei consueti orari di apertura.

Il disponente deve presentarsi munito di:
• documento identificativo, in corso di validità;
• atto/scrittura contenente le DAT e se ritenuto fotocopia delle stesse.

Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Enrico Casana
Personale Grosso Sara - Manuela Bogatto
Indirizzo Via Castello, 3
Telefono 0161852206 int. 0
Email anag.massazza@ptb.provincia.biella.it
PEC massazza@pec.ptbiellese.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
lunedì 8,00-12,00
martedì 14,30-15,30
mercoledì 8,00-12,00
venerdì 12,30-15,30
sabato 8,00-12,00

Ultimo aggiornamento pagina: 25/07/2018 11:16:19

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